Questo genere comprende:
- la confezione di articoli di vestiario in pelle o in pelle ricostituita
Questo genere non comprende:
- la fabbricazione di indumenti sportivi in cuoio (cfr. 18.24A)
- la fabbricazione di guanti e di cinture in cuoio (cfr. 18.24B)
- fabbricazione di abbigliamento in pelliccia (cfr. 18.30A)
- la fabbricazione di guanti e di copricapo sportivi in cuoio (cfr. 36.40A)
abbigliamento combattimento, abbigliamento militare, abbigliamento esercito, uniforma militare, uniforme militari; abiti in pelle; giacche in pelle; ovatta tessile; pantaloni in pelle; vestiari in similpelle, similicuoio