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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende:

  • le attività di gestione di tutti i fondi autorizzati di diritto svizzero (fondi di titoli, di immobili e altri). In genere, la società di gestione amministra il patrimonio del fondo d'investimento secondo il principio della ripartizione del rischio, autonomamente, a proprio nome e per conto degli investitori. Il patrimonio del fondo è raccolto mediante pubblicità per mezzo dell'offerta di investimento di capitale comune.*

La società di gestione ha in primo luogo i compiti seguenti:

  • decide sull'erogazione di partecipazioni e investimenti e sulla loro valutazione
  • calcola in valore inventariale netto
  • stabilisce i prezzi di compravendita nonché l'emissione di utili
  • fa valere tutti i diritti derivanti dall'investimento di fondi

*Secondo art. 2 e 11 della legge federale sui fondi d'investimento (legge fondi d'investimento, LFI) del 18 marzo 1994

Questo genere comprende inoltre:

  • fondazioni e fondi d'investimento

Questo genere non comprende:

  • le attività delle banche depositarie (cfr. 6419)
  • il leasing finanziario (cfr. 649100)
  • le attività di commercianti di valori mobiliari (cfr. 661200)
  • le attività di amministratori indipendenti di capitali (cfr. 663002)
  • le attività dei distributori di fondi d'investimento (cfr. 661900)
  • le attività dei rappresentanti di fondi stranieri (cfr. 661900)
  • il commercio e l'intermediazione di terreni, edifici e abitazioni (cfr. 68)
  • il noleggio e leasing operativo (cfr. 77)