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Autorità federali svizzere

Questa divisione include la fabbricazione di prodotti metallici “puri” (quali parti, contenitori, strutture), generalmente con funzione statica fissa, contrariariamente alle divisioni 26-30 che riguardano la fabbricazione di combinazioni o di montaggi di tali prodotti in metallo (contenenti a volte altri materiali) in unità più complesse che, a meno che siano puramente elettriche, elettroniche o ottiche, funzionano con parti mobili.

La fabbricazione di armi e munizioni è inclusa in questa divisione.

Questa divisione non comprende:

  • le attività di riparazione e di manutenzione specializzata (cfr. 331)
  • l'installazione specializzata di beni finali prodotti in questa divisione all'interno di edifici, come le caldaie per il riscaldamento (cfr. 4322)