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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende gli istituti di previdenza di diritto pubblico o privato (fondazioni, cooperative), che si occupano della previdenza professionale legale obbligatoria e/o facoltativa.

Questo genere comprende:

  • le istituzioni di previdenza con prestazioni regolamentari ed assicurati attivi
  • le istituzioni di previdenza inattive o sul punto di cessare le loro attività, senza assicurati attivi
  • i fondi di beneficenza senza assicurati aventi diritti regolamentati
  • le fondazioni di finanziamento

Questo genere non comprende:

  • la gestione dei fondi pensione (cfr. 663002)
  • le assicurazioni sociali obbligatorie (cfr. 843000)
  • le fondazioni ed i fondi d'investimento (cfr. 663001)
  • le fondazioni di libero passaggio (cfr. 663002)