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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende:

  • la fabbricazione di articoli in pelliccia:
  • articoli di vestiario ed accessori d'abbigliamento in pelliccia
  • pelli cucite insieme, quali pelli allungate, pelli lisciate, mappette, bandine, ecc.
  • articoli vari in pelliccia: tappetini, pouf non imbottiti, pelli per lucidare ad uso industriale

Questo genere non comprende:

  • la produzione di pelli per pellicceria grezze (cfr. 014900, 017000)
  • la produzione di pelli grezze (cfr. 101100)
  • la fabbricazione di imitazioni di pelliccia (tessuti a pelo lungo ottenuti mediante tessitura o lavorazione a maglia) (cfr. 132003, 139100)
  • la fabbricazione di cappelli o berretti in pelliccia (cfr. 141900)
  • la fabbricazione di articoli di abbigliamento con applicazioni di pelliccia (cfr. 141900)
  • la conciatura e tintura di pelli e pellicce (cfr. 151100)
  • la fabbricazione di stivali o scarpe con applicazioni in pelliccia (cfr. 152000)