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Autorità federali svizzere

Questo genere include:

  • fabbricazione di articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento in pelliccia
  • fabbricazione (assemblaggio) di pelli cucite insieme, quali pelli allungate, pelli lisciate, mappette, bandine, eccetera
  • fabbricazione di articoli vari in pelle e pelliccia: tappeti, pouf non imbottiti, panni per la lucidatura industriale

Questo genere non include:

  • fabbricazione di pelli grezze per pellicceria, cfr. 014800, 017000
  • produzione di pelli grezze, cfr. 101100
  • fabbricazione di imitazioni di pellicce (tessuti a pelo lungo ottenuti per tessitura o a maglia), cfr. 132003, 139100
  • fabbricazione di copricapi in pelliccia, cfr. 142900
  • fabbricazione di indumenti esterni in similpelle (finta pelle o pelle sintetica), senza l'utilizzo di pelle naturale, cfr. 1421
  • conciatura e tintura di pellicce, cfr. 151100
  • fabbricazione di stivali o calzature contenenti parti in pelliccia, cfr. 152000