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Autorità federali svizzere

Questa divisione comprende l'estrazione di minerali metallici (minerali), effettuata in sotterraneo o a cielo aperto, l'estrazione dai fondali marini e così via.

Questa divisione comprende inoltre:

  • operazioni di trattamento dei minerali e di beneficenza (ad esempio, frantumazione, macinazione, lavaggio, essiccazione, sinterizzazione, calcinazione o lisciviazione del minerale, operazioni di separazione per gravità o di flottazione)

Questa divisione non comprende:

  • arrostimento di piriti di ferro, cfr. 201300

  • funzionamento di altiforni, cfr. divisione 24

  • produzione di ossido di alluminio, cfr. 244200