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Autorità federali svizzere

Questa divisione include la raccolta, il pretrattamento per il recupero o lo smaltimento, il recupero e lo smaltimento dei materiali di scarto e la relativa organizzazione. La raccolta di rifiuti, che supporta esclusivamente il successivo recupero o smaltimento di rifiuti raccolti da parte della stessa unità, deve essere considerata come attività di recupero o smaltimento dei rifiuti.

Questa divisione include inoltre:

  • il trasporto locale di materiali di scarto e gestione di impianti di recupero dei materiali, cioè impianti che trasformano i rifiuti, inclusi i rottami, selezionati o meno, in materie prime secondarie.
  • le attività delle unità che attuano gli obblighi di responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti per conto dei produttori originari di rifiuti. Queste organizzazioni di solito si assumono la responsabilità del trattamento dei rifiuti, delegata loro dai produttori originali di prodotti o imballaggi.

Le attività possono includere la gestione di sistemi di restituzione, raccolta e recupero degli imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio o l'accettazione e il trattamento dei prodotti restituiti o usati.

Questa divisione non include:

  • commercio all'ingrosso di rifiuti, cfr. divisione 46