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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende le attività di leasing finanziario, un contratto in base al quale il locatore, in qualità di proprietario legale di un bene, trasferisce i rischi e i benefici della proprietà del bene al locatario. In un contratto di leasing finanziario, si ritiene che il locatore conceda al locatario un prestito con il quale quest'ultimo acquisisce tutti i benefici economici e i rischi del leasing. In seguito, il bene locato è iscritto nello stato patrimoniale del locatario e non del locatore; il prestito corrispondente è esposto come attività del locatore e come passività del locatario.

Questo genere comprende inoltre:

  • il leasing finanziario di beni durevoli (ad es. veicoli)

Questo genere non comprende

  • leasing operativo, in base al tipo di beni noleggiati, cfr. Divisione 77

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