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Autorità federali svizzere

Questo genere include la produzione congiunta di colture e l'allevamento di animali senza una produzione specializzata.

REGOLA DI ATTUAZIONE: La dimensione delle attività non è un fattore determinante. Se la coltivazione o l'allevamento in una data unità è pari al 66 per cento o più della produzione standard (calcolata come somma dei vari Standard Output delle coltivazioni o degli allevamenti), le attività congiunte non vanno incluse in questa categoria, bensì vanno assegnate alla coltivazione o all'allevamento prevalente (e quindi classificate nella voce corrispondente).

Questo genere non include:

  • coltivazione mista di colture agricole, cfr. 011, 012
  • allevamento misto di animali, cfr. 014

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