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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende:

  • pubblicazione di giornali

Sono incluse tutte le forme praticabili di editoria (cartacea, digitale, analogica o di altro tipo).

REGOLA DI ATTUAZIONE I giornali (compresi i giornali pubblicitari) devono essere sotto la responsabilità e il controllo editoriale, apparire o essere aggiornati regolarmente almeno quattro volte alla settimana, essere composti principalmente da opere letterarie di natura giornalistica relative alle notizie e avere lo scopo di informare il pubblico in generale. Se il prodotto è pubblicato sia in formato cartaceo che elettronico, la frequenza di pubblicazione sarà valutata in base alla frequenza di pubblicazione della versione cartacea.

Questo genere comprende inoltre:

  • giornali pubblicitari

Questo genere non comprende

  • produzione di notiziari televisivi o video, cfr. 591100

  • attività delle agenzie di stampa, cfr. 603100

  • attività di fotogiornalisti che non pubblicano contenuti creati in proprio, cfr. 742000

  • attività di giornalisti i cui contenuti sono pubblicati da terzi, cfr. 901100