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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende:

  • pubblicazione di riviste e altri periodici
  • pubblicazione di palinsesti radiofonici e televisivi

Sono incluse tutte le forme praticabili di editoria (cartacea, digitale, analogica o di altro tipo).

REGOLA DI ATTUAZIONE La pubblicazione di una raccolta di informazioni periodica o regolarmente aggiornata deve essere sotto la responsabilità e il controllo editoriale, composta principalmente da opere letterarie di natura giornalistica e con lo scopo di informare il pubblico in generale. I periodici e le altre riviste, appaiono meno di quattro volte alla settimana. Se il prodotto è pubblicato sia in formato cartaceo che elettronico, la frequenza di pubblicazione sarà valutata in base alla frequenza di pubblicazione della versione cartacea.

Questo genere non comprende:

  • produzione di notiziari televisivi o video, cfr. 591100
  • distribuzione di contenuti tramite blog, cfr. 603900
  • attività di fotogiornalisti che non pubblicano contenuti creati in proprio, cfr. 742000
  • attività di giornalisti i cui contenuti sono pubblicati da terzi, cfr. 901100