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Autorità federali svizzere

774000 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale, escluse le opere soggette a diritto d’autore

Informazione: Questo codice ha una regola di codifica

Questo genere comprende le attività che consentono ad altri di utilizzare prodotti di proprietà intellettuale e prodotti simili per i quali viene pagato un pagamento di royalty o di licenza al proprietario del prodotto (in altre parole, il titolare del bene). La locazione di questi prodotti può assumere varie forme (ad esempio, il permesso di riproduzione, l'utilizzo in processi o prodotti successivi, la gestione di attività in franchising). Gli attuali proprietari possono aver creato o meno questi prodotti.

Questo genere comprende:

  • il leasing di prodotti di proprietà intellettuale, ad eccezione delle opere protette da copyright (ad esempio, libri, software)
  • la ricezione di royalties o diritti di licenza per l'uso di:
  • entità brevettate
  • marchi di fabbrica o di servizio
  • marchi di fabbrica
  • esplorazione e valutazione di minerali
  • accordi di franchising
  • domini internet
  • diritti su giochi da tavolo progettati o sviluppati

Questo genere comprende inoltre:

  • ricevere royalties o diritti di licenza per i risultati della ricerca scientifica

Questo genere non comprende

  • acquisizione di diritti e pubblicazione, cfr. divisioni 58, 59

  • produzione, riproduzione e distribuzione di opere protette da copyright (libri, software, film), cfr. divisioni 58, 59

  • streaming di contenuti, ad esempio software, libri, da parte di editori di contenuti, cfr. divisione 58

  • attività di streaming di audiolibri non associate alla loro pubblicazione, cfr. 601000

  • leasing di beni immobili, cfr. 6820

  • leasing di prodotti materiali (attività), cfr. 771, 772, 773

Per le attività di concessione di licenze, inserire il codice nella Sezione 58 se l'azienda concede in licenza opere protette da copyright (come libri, software, musica o giochi), che di solito riguardano contenuti da loro creati o pubblicati. Inserire il codice nella Sezione 77 se l'azienda concede in licenza proprietà industriali (come brevetti, marchi o diritti di franchising) senza essere coinvolta nella pubblicazione o nella creazione di contenuti.

La vendita dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) deve essere classificata sotto 749100, mentre il leasing o la concessione in licenza dei DPI è classificata sotto 774000.