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Autorità federali svizzere

Questo genere comprende:

  • fabbricazione di articoli di abbigliamento, compresi gli indumenti da lavoro, in pelle o cuoio ricostituito (ad es. cappotti, soprabiti, giacche, pantaloni, grembiuli)

Questo genere non comprende:

  • fabbricazione di indumenti esterni in pelle sintetica, cfr. 1421
  • fabbricazione di indumenti da lavoro non in pelle o composizione di pelle, cfr. 142300
  • fabbricazione di guanti di cuoio o di cuoio ricostituito appositamente progettati per lo sport, cfr. 323000