301100 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
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301100 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
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Questo genere comprende la costruzione di navi civili, ad eccezione delle imbarcazioni per uso sportivo o ricreativo, e la costruzione di strutture galleggianti.
Questo genere comprende:
- la costruzione di navi commerciali:
- navi passeggeri, traghetti, navi da carico, petroliere, rimorchiatori
- costruzione di pescherecci, navi officina e altre imbarcazioni per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca
Questo genere comprende inoltre:
- costruzione di hovercraft (eccetto quelli da diporto)
- costruzione di piattaforme di perforazione, galleggianti o sommergibili
- costruzione di strutture galleggianti, ad es:
- bacini galleggianti, pontoni, dighe, pontili galleggianti, boe, serbatoi galleggianti, chiatte, bettoline, gru galleggianti, zattere gonfiabili non ricreative, ecc.
- fabbricazione di sezioni per navi e strutture galleggianti
- fabbricazione di droni sommergibili
- conversione in fabbrica di navi
- installazione di interni tecnici di imbarcazioni
Questo genere non comprende:
- fabbricazione di parti di navi, diverse dai grandi assemblaggi dello scafo:
- fabbricazione di vele, cfr. 139600
- fabbricazione di eliche per navi, cfr. 259900
- fabbricazione di ancore in ferro o acciaio, cfr. 259900
- fabbricazione di motori marini, cfr. 281100
- fabbricazione di strumenti di navigazione, cfr. 265100
- fabbricazione di apparecchi di illuminazione per navi, cfr. 274000
- revisione in fabbrica di motori per navi e imbarcazioni civili, v. 281100
- fabbricazione di veicoli anfibi a motore, cfr. 291000, 304000
- fabbricazione di gommoni o zattere per il diporto e lo sport, cfr. 301200
- costruzione di yacht, cfr. 301200
- costruzione di navi e imbarcazioni militari, cfr. 301300
- riparazione e manutenzione specializzata di navi e strutture galleggianti civili, cfr. 331500
- demolizione di navi, cfr. 382100
- installazione e finitura interna non tecnica di imbarcazioni, cfr. 433